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Data Titolo Sezione Autore
18/02/2016 I fisioterapisti senza albo non possono costituirsi in STP S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
17/05/2016 I forfetari restano soggetti ai controlli con la compilazione del quadro RS S.M.Perego
26/05/2016 I lavoratori autonomi soggetti al controllo in caso di scostamento sulle ritenute subite S.M.Perego
12/04/2018 I lavoratori autonomi sono sempre esclusi dalle presunzioni legali S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
26/07/2016 I mutui ipotecari a favore di giovani coppie, famiglie numerose o con disabili esenti da imposte e bolli S.M.Perego
04/11/2015 I notai consigliano la vendita all’asta anche tra privati S.M.Perego
26/02/2016 I notai deducono dall’IRAP i contributi repertoriali S.M.Perego

Records 821 to 830 of 2397
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Titolo: Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro   Data : 11/12/2017
Dall’1.1.2018 obbligatorio il reclamo-mediazione sino a 50 mila euro
Il DL 50/2017, modificando l'art. 17-bis del DLgs. 546/92, ha elevato la soglia al di sotto della quale occorre esperire la procedura di reclamo-mediazione, da 20.000,00 euro a 50.000,00 euro.
La novità opera a decorrere dagli atti impugnabili notificati dall'1.1.2018 (art. 10 co. 2 del DL 50/2017), e si dovrebbe prendere come riferimento la data di ricezione dell'atto soggetto a reclamo (circ. Agenzia delle Entrate 19.3.2012 n. 9 § 1.5).
Per il resto, la procedura rimane immutata, quindi:
- notificato il ricorso entro il consueto termine (sessanta giorni dalla notifica dell'atto), non bisogna costituirsi in giudizio entro 30 giorni, in quanto occorre attendere novanta giorni per l'eventuale stipula della mediazione o accoglimento del reclamo;
- se la mediazione ha buon fine, la pretesa può essere ridimensionata, e le sanzioni sono ridotte al 35% del minimo;
- il deposito del ricorso deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dallo spirare dei novanta, quindi entro 120 giorni dalla notifica del ricorso.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2017 - "In arrivo la nuova soglia dei 50.000 euro per il reclamo/mediazione" – Cissello - Art. 10 DL 24.4.2017 n. 50
Sezione:   Autore : S.M.Perego