| Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR
Ai sensi dell'art. 11 del DLgs. 47/2000, entro il prossimo 18.12.2017, i datori di lavoro dovranno effettuare - in qualità di sostituti d'imposta - il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno solare in corso.
Per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di determinazione dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.
Nel dettaglio, il metodo storico utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31.12.2016, comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno. Pertanto, l'acconto verrà calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul 90% del valore di dette rivalutazioni.
Invece, il metodo previsionale richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'imponibile, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31.12.2016, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30.11.2017. Infine, è previsto un versamento a saldo, entro il 16.2.2018.
I versamenti andranno effettuati tramite modello F24, utilizzando i codici tributo 1712 per l'acconto e 1713 per il saldo dell'imposta.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 11.12.2017 - "A breve l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR" - Mamone |