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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni   Data : 12/12/2017
Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni
Le Pubbliche Amministrazioni e le società soggette allo split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72 sono tenute, al pari degli altri soggetti passivi IVA, a effettuare il versamento dell'acconto IVA entro il 27.12.2017.
I soggetti che utilizzano il metodo "storico" di calcolo dell'acconto devono computare anche l'IVA divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o nel terzo trimestre 2017 (la disposizione dovrebbe riguardare soltanto i soggetti rientranti nella disciplina dello split payment a partire dall'anno in corso).
Tuttavia, ad avviso degli Autori, per coloro che versano l'IVA da split payment nell'ambito delle liquidazioni, il riferimento all'imposta "divenuta esigibile", anziché all'IVA risultante dallo split payment per l'ultimo periodo precedente, potrebbe essere interpretato nel senso che gli operatori dovrebbero considerare, ai fini dell'acconto, l'IVA a debito senza tener conto dell'IVA detraibile nello stesso periodo. Per evitare tale effetto, i soggetti possono ricorrere al metodo previsionale o analitico di calcolo dell'acconto.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego