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05/08/2016 Tardivi gli ulteriori chiarimenti sulla detraibilità delle spese di frequenza scolastica S.M.Perego
05/08/2016 Totalmente deducibile l’IVA sugli automezzi acquistati dagli alberghi per il servizio di navetta S.M.Perego
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05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
05/09/2016 L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aumenta i propri poteri S.M.Perego
05/09/2016 La “Correttiva nei termini” scade il 30 settembre S.M.Perego
05/09/2016 Allo studio le modifiche di riduzione dell'IRES e introduzione dell'IRI S.M.Perego
05/09/2016 Ammessa la deduzione parziale dell’abbigliamento per il lavoratore autonomo S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite   Data : 13/12/2017
Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite
L'applicazione del principio di cassa nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata induce a porre particolare attenzione all'incasso dei compensi che avvengono in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo.
Ad esempio, se gli emolumenti sono riscossi mediante assegno bancario o circolare, essi si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista stesso intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).
In proposito, Cass. 11.8.2017 n. 20033 ha affermato che il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno: sussiste, infatti, una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicché in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Verifica degli incassi “a cavallo” d’anno per professionisti e imprese minori" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego