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04/04/2017 La rottamazione dei ruoli può comportare la condanna alle spese di giudizio S.M.Perego
05/04/2017 Dal 15.5.2017 ridotto il tasso di mora al 3,50% S.M.Perego
05/04/2017 Agenzia delle Entrate Pubblicato il software GERICO 2017 definitivo “forse”! S.M.Perego
05/04/2017 Rimandata la disponibilità del Mod. 730 Precompilato S.M.Perego
05/04/2017 Pubblicati ulteriori chiarimenti sugli oneri deducibili e detraibili dall'IRPEF S.M.Perego
05/04/2017 Chiarimenti su super-ammortamenti e iper-ammortamenti in una nuova circolare S.M.Perego
06/04/2017 Dall’INPS in arrivo gli avvisi bonari per i contributi scaduti a febbraio 2017 S.M.Perego
06/04/2017 Il regime dei minimi resta in vigore fino a quando se ne posseggono i requisiti S.M.Perego

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Titolo: Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite   Data : 13/12/2017
Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite
L'applicazione del principio di cassa nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata induce a porre particolare attenzione all'incasso dei compensi che avvengono in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo.
Ad esempio, se gli emolumenti sono riscossi mediante assegno bancario o circolare, essi si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista stesso intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).
In proposito, Cass. 11.8.2017 n. 20033 ha affermato che il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno: sussiste, infatti, una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicché in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Verifica degli incassi “a cavallo” d’anno per professionisti e imprese minori" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego