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02/12/2016 Tributaristi e Commercialisti dipendenti dell’Agenzia delle Entrate a salario zero ma soggetti a sanzioni S.M.Perego
02/12/2016 Estesa al 2017 e 2018 la tax credit per le strutture ricettive S.M.Perego
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02/12/2016 Anche agli e-book si applica l’aliquota IVA corrispondente ai libri cartacei S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
02/12/2016 Il rimborso IMU e TARES viaggia con l’IBAN S.M.Perego
05/12/2016 Equitalia pubblica un nuovo modello per la definizione dei ruoli S.M.Perego
05/12/2016 Al via il nuovo modello per le dichiarazioni d’intento S.M.Perego

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Titolo: Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite   Data : 13/12/2017
Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite
L'applicazione del principio di cassa nella determinazione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa in contabilità semplificata induce a porre particolare attenzione all'incasso dei compensi che avvengono in prossimità della fine dell'anno o all'inizio di quello successivo.
Ad esempio, se gli emolumenti sono riscossi mediante assegno bancario o circolare, essi si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista, coincidente con la materiale consegna del titolo medesimo dall'emittente al ricevente. Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista stesso intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).
In proposito, Cass. 11.8.2017 n. 20033 ha affermato che il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno: sussiste, infatti, una "presunzione di identità" tra tali momenti, sicché in tale data "si assiste al passaggio del titolo (e del credito incorporato)".
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Verifica degli incassi “a cavallo” d’anno per professionisti e imprese minori" - Fornero
Sezione:   Autore : S.M.Perego