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18/11/2015 Nuovi dirigenti dell’Agenzia delle Entrate a tempo S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
19/11/2015 Pensioni INPS in regime di salvaguardia anche per gli iscritti alla G.S. S.M.Perego
19/11/2015 ASpI – Nuovo messaggio INPS S.M.Perego
19/11/2015 Aree pertinenziali non sempre certe S.M.Perego
19/11/2015 Mod. 730 più completo e 770 più semplificato S.M.Perego
19/11/2015 Rendiconto finanziario nel Modello internazionale XBRL S.M.Perego
20/11/2015 Istituito il codice tributo per il credito sugli investimenti S.M.Perego
20/11/2015 Disciplinate le società benefit S.M.Perego

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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore   Data : 13/12/2017
Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Integrativa a favore senza sanzioni" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego