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Data Titolo Sezione Autore
04/05/2017 Alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono chiamati tutti i contribuenti S.M.Perego
08/05/2017 Dal 22 giugno le modifiche agli atti sociali delle strat up si fanno on-line S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego
08/05/2017 Anche il controllo da remoto dell’impianto di riscaldamento entra nel quadro RP S.M.Perego
08/05/2017 Nuove compensazioni dei crediti con criticità, dubbi e maggiori costi S.M.Perego
08/05/2017 Sul credito per la R&S nella circolare L’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti S.M.Perego
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
08/05/2017 INPS – Assegni familiari anche nelle unioni civili S.M.Perego
09/05/2017 La Cassazione stabilisce l’esclusione dalle imposte dei Trust S.M.Perego
09/05/2017 Proseguono le perplessità sul visto di conformità ridotto a 5 mila euro S.M.Perego

Records 1801 to 1810 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore   Data : 13/12/2017
Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Integrativa a favore senza sanzioni" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego