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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore   Data : 13/12/2017
Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Integrativa a favore senza sanzioni" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego