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18/03/2015 Validità DURC 2015 news S.M.Perego
18/03/2015 Elenco dei partiti politici ammessi al beneficio della destinazione volontaria del due per mille dell’IRPEF per l’anno 2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Proroga saldo IMU 2014 al 31.3.2015 news S.M.Perego
20/03/2015 Fattura elettronica in vigore dal 1.4.2015 news S.M.Perego
10/04/2015 Copertura assicurativa sul visto di conformità news S.M.Perego
25/03/2015 Rinuncia alla proprietà ed ai diritti reali di godimento news S.M.Perego
10/04/2015 Approvati 204 Studi di Settore news S.M.Perego
08/04/2015 Modello di dichiarazione ai fini TASI news S.M.Perego
08/04/2015 Comunicazione Polivelente - Semplificazioni news S.M.Perego

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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore   Data : 13/12/2017
Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Integrativa a favore senza sanzioni" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego