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Data Titolo Sezione Autore
26/10/2015 Scade il 30.10 la comunicazione dei beni in godimento ai soci S.M.Perego
23/10/2015 Nessuna agevolazione alle ASD se violano le norme sulla tracciabilità S.M.Perego
23/10/2015 Disponibile la modulistica per rateizzare le cartelle Equitalia S.M.Perego
27/10/2015 La Cassazione interviene sulle fatture emesse per operazioni inesistenti S.M.Perego
29/10/2015 500.000 inviti dell’Agenzia delle Entrate al buio e senza Casellario Pensionati INPS S.M.Perego
30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
30/10/2015 I diversi accordi regionali assoggettano i medici di base all’IRAP S.M.Perego
30/10/2015 Anomalie nella Dichiarazioni IVA, in arrivo altre 65 mila lettere dell’Agenzia S.M.Perego
30/10/2015 Affrontate le distinzioni tra i vari TRUST S.M.Perego
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’è riscatto S.M.Perego

Records 871 to 880 of 2397
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Titolo: Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore   Data : 13/12/2017
Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore
La presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, ammessa dall'art. 2 co. 8-bis del DPR 322/98 entro i termini di decadenza dall'accertamento, non dovrebbe dare luogo ad alcuna sanzione, nemmeno ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 471/97 in tema di dichiarazione inesatta.
Infatti, si tratta di errori che, a livello generale, non incidono sui controlli, essendo a danno del contribuente (il caso classico è il mancato inserimento di un costo deducibile in dichiarazione).
In questo senso, indirettamente, C.T. Reg. Palermo 20.10.2016 n. 3635/24/16.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 13.12.2017 - "Integrativa a favore senza sanzioni" – Augello
Sezione:   Autore : S.M.Perego