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Data Titolo Sezione Autore
14/04/2016 L’IRAP resta sempre dovuta dagli studi associati S.M.Perego
18/04/2016 L’IVA sull’acquisto di abitazioni di nuova costruzione si detrae nel 2016 S.M.Perego
01/06/2016 L’IVA sulla cessione degli immobili ristrutturati sconta la tipologia dell’intervento S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
09/05/2016 L’omessa comunicazione all’ENEA non fa decadere dalla detrazione del 65% S.M.Perego
05/02/2019 L’omessa comunicazione all'ENEA non comporta la perdita della detrazione IRPEF/IRES S.M.Perego
20/01/2017 L’omessa dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA non è più sanzionata S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego

Records 1241 to 1250 of 2397
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Titolo: Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA   Data : 18/12/2017
Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA
La circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 28 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell'acconto IVA con il metodo "storico" (art. 6 co. 2 della L. 405/90) per le Pubbliche Amministrazioni e le società che sono divenute destinatarie degli obblighi di split payment a decorrere dalle fatture emesse dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017).
Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti sopra menzionati, di determinare l'acconto secondo il metodo "previsionale" o il metodo "effettivo", previsti dall'art. 6 della L. 405/90 e illustrati dalla stessa circ. Agenzia delle Entrate 28/2017.
Per quanto concerne, invece, il metodo di calcolo "storico", per i soggetti in questione, la base di calcolo dell'acconto, sulla quale applicare la percentuale dell'88%, deve essere assunta considerando, oltre a quanto ordinariamente dovuto sulla base delle liquidazioni dell'ultimo periodo 2016, anche l'IVA derivante da operazioni in split payment divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017, per i soggetti con liquidazioni mensili;
- ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti con liquidazioni trimestrali.
Tanto dispone l'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, il cui ambito di applicazione è stato illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, con l'aggiunta di alcuni esempi di calcolo dell'acconto IVA per i soggetti ricompresi nello split payment ex art. 1 del DL 50/2017.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.12.2017 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2017 - "Acconto IVA con modalità speciali solo per i soggetti in split payment da luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego