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Data Titolo Sezione Autore
28/12/2016 Dal 2017 la dichiarazione di successione si presenta on line S.M.Perego
29/12/2016 Dall.1.1.2017 al via un nuovo criterio sia di cassa che di competenza S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
29/12/2016 Pubblicata la bozza per l’autodenuncia o collaborazione volontaria c.d. Voluntary disclosure S.M.Perego
28/12/2016 La cassazione interviene sui c.d. “imbullonati” S.M.Perego
28/12/2016 Istituiti i codici tributo per i controlli automatizzati dei contribuenti forfetari S.M.Perego
23/12/2016 Pubblicato il nuovo modello di dichiarazione di intento S.M.Perego
29/12/2016 I raccoglitori occasionali di tartufi soggetti a ritenuta d’imposta S.M.Perego
12/12/2016 Scadono il 31.12.2016 gli accertamenti su Unico 2012 S.M.Perego
09/12/2016 Istituito il codice tributo per la compensazione ad uso degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA   Data : 18/12/2017
Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA
La circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 28 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell'acconto IVA con il metodo "storico" (art. 6 co. 2 della L. 405/90) per le Pubbliche Amministrazioni e le società che sono divenute destinatarie degli obblighi di split payment a decorrere dalle fatture emesse dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017).
Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti sopra menzionati, di determinare l'acconto secondo il metodo "previsionale" o il metodo "effettivo", previsti dall'art. 6 della L. 405/90 e illustrati dalla stessa circ. Agenzia delle Entrate 28/2017.
Per quanto concerne, invece, il metodo di calcolo "storico", per i soggetti in questione, la base di calcolo dell'acconto, sulla quale applicare la percentuale dell'88%, deve essere assunta considerando, oltre a quanto ordinariamente dovuto sulla base delle liquidazioni dell'ultimo periodo 2016, anche l'IVA derivante da operazioni in split payment divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017, per i soggetti con liquidazioni mensili;
- ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti con liquidazioni trimestrali.
Tanto dispone l'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, il cui ambito di applicazione è stato illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, con l'aggiunta di alcuni esempi di calcolo dell'acconto IVA per i soggetti ricompresi nello split payment ex art. 1 del DL 50/2017.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.12.2017 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2017 - "Acconto IVA con modalità speciali solo per i soggetti in split payment da luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego