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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2018 Esoneri contributivi per le aziende agricole che hanno subito danni causati da calamità naturali ed eventi eccezionali S.M.Perego
29/05/2018 La cessione di carburanti passa tramite la trasmissione telematica dei corrispettivi S.M.Perego
29/05/2018 I super e gli iper ammortamenti non rilevano ai fini IRAP e per gli acconti d’imposta S.M.Perego
29/05/2018 La difesa fitosanitaria rientra nel bonus verde S.M.Perego
29/05/2018 L’invio dati fatture può essere semestrale senza opzioni S.M.Perego
22/05/2018 La comunicazione dei dati delle fatture in scadenza al 31.5.2018 S.M.Perego
31/05/2018 Cessioni di carburanti per imbarcazioni – Dubbi in tema di fatturazione elettronica S.M.Perego
22/05/2018 Definite le modalità di cessione della detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica S.M.Perego
16/07/2018 Ulteriori chiarimenti sui beni finiti di valore significativo S.M.Perego
16/07/2018 Lavoratori autonomi – cessa lo split payment con la P.A. S.M.Perego

Records 2161 to 2170 of 2397
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Titolo: Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA   Data : 18/12/2017
Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA
La circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 28 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell'acconto IVA con il metodo "storico" (art. 6 co. 2 della L. 405/90) per le Pubbliche Amministrazioni e le società che sono divenute destinatarie degli obblighi di split payment a decorrere dalle fatture emesse dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017).
Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti sopra menzionati, di determinare l'acconto secondo il metodo "previsionale" o il metodo "effettivo", previsti dall'art. 6 della L. 405/90 e illustrati dalla stessa circ. Agenzia delle Entrate 28/2017.
Per quanto concerne, invece, il metodo di calcolo "storico", per i soggetti in questione, la base di calcolo dell'acconto, sulla quale applicare la percentuale dell'88%, deve essere assunta considerando, oltre a quanto ordinariamente dovuto sulla base delle liquidazioni dell'ultimo periodo 2016, anche l'IVA derivante da operazioni in split payment divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017, per i soggetti con liquidazioni mensili;
- ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti con liquidazioni trimestrali.
Tanto dispone l'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, il cui ambito di applicazione è stato illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, con l'aggiunta di alcuni esempi di calcolo dell'acconto IVA per i soggetti ricompresi nello split payment ex art. 1 del DL 50/2017.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.12.2017 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2017 - "Acconto IVA con modalità speciali solo per i soggetti in split payment da luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego