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29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 INPS Scade il contributo per i servizi di babysitting e per i servizi all'infanzia S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
09/04/2019 Conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego
09/04/2019 Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
11/04/2019 Disponibile il modello F24 per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche S.M.Perego

Records 2291 to 2300 of 2397
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Titolo: Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA   Data : 18/12/2017
Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA
La circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 28 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell'acconto IVA con il metodo "storico" (art. 6 co. 2 della L. 405/90) per le Pubbliche Amministrazioni e le società che sono divenute destinatarie degli obblighi di split payment a decorrere dalle fatture emesse dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017).
Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti sopra menzionati, di determinare l'acconto secondo il metodo "previsionale" o il metodo "effettivo", previsti dall'art. 6 della L. 405/90 e illustrati dalla stessa circ. Agenzia delle Entrate 28/2017.
Per quanto concerne, invece, il metodo di calcolo "storico", per i soggetti in questione, la base di calcolo dell'acconto, sulla quale applicare la percentuale dell'88%, deve essere assunta considerando, oltre a quanto ordinariamente dovuto sulla base delle liquidazioni dell'ultimo periodo 2016, anche l'IVA derivante da operazioni in split payment divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017, per i soggetti con liquidazioni mensili;
- ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti con liquidazioni trimestrali.
Tanto dispone l'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, il cui ambito di applicazione è stato illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, con l'aggiunta di alcuni esempi di calcolo dell'acconto IVA per i soggetti ricompresi nello split payment ex art. 1 del DL 50/2017.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.12.2017 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2017 - "Acconto IVA con modalità speciali solo per i soggetti in split payment da luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego