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27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA   Data : 18/12/2017
Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA
La circ. Agenzia delle Entrate 15.12.2017 28 ha fornito indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell'acconto IVA con il metodo "storico" (art. 6 co. 2 della L. 405/90) per le Pubbliche Amministrazioni e le società che sono divenute destinatarie degli obblighi di split payment a decorrere dalle fatture emesse dall'1.7.2017 (art. 1 del DL 50/2017).
Resta ferma la possibilità, anche per i soggetti sopra menzionati, di determinare l'acconto secondo il metodo "previsionale" o il metodo "effettivo", previsti dall'art. 6 della L. 405/90 e illustrati dalla stessa circ. Agenzia delle Entrate 28/2017.
Per quanto concerne, invece, il metodo di calcolo "storico", per i soggetti in questione, la base di calcolo dell'acconto, sulla quale applicare la percentuale dell'88%, deve essere assunta considerando, oltre a quanto ordinariamente dovuto sulla base delle liquidazioni dell'ultimo periodo 2016, anche l'IVA derivante da operazioni in split payment divenuta esigibile:
- nel mese di novembre 2017, per i soggetti con liquidazioni mensili;
- ovvero nel terzo trimestre del 2017, per i soggetti con liquidazioni trimestrali.
Tanto dispone l'art. 2 co. 4 del DM 27.6.2017, il cui ambito di applicazione è stato illustrato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017, con l'aggiunta di alcuni esempi di calcolo dell'acconto IVA per i soggetti ricompresi nello split payment ex art. 1 del DL 50/2017.
Fonte: Circolare Agenzia Entrate 15.12.2017 n. 28 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.12.2017 - "Acconto IVA con modalità speciali solo per i soggetti in split payment da luglio 2017" - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego