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05/04/2016 La rivalutazione dei terreni obbliga al ricalcolo dell’acconto S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
06/04/2016 Anche per le associazioni sportive rileva il principio di cassa S.M.Perego
01/04/2016 Dal 1° aprile l’imposta di successione si paga con il modello F24 S.M.Perego
06/04/2016 La divisione ereditaria sconta il prezzo valore S.M.Perego
01/04/2016 Il canone RAI applicato all’utenza elettrica si può non pagare S.M.Perego
07/04/2016 Chiarimenti sulla Patent box S.M.Perego
07/04/2016 Probabile proroga per il modello 730/2016 S.M.Perego
07/04/2016 Nuovo “Desktop telematico” oneri e dolori S.M.Perego
07/04/2016 Spesometro al rinvio S.M.Perego

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Titolo: Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012   Data : 18/12/2017
Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2017 devono essere notificati gli accertamenti di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2012 modello UNICO 2013 (2011 modello UNICO 2012 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Tuttavia, quest'anno il 31.12 cade di domenica; dunque, ai sensi degli artt. 66 del DPR 600/73 e 2963 c.c., il termine per tutti gli atti da notificare entro il 31.12.2017 slitta al 2.1.2018, primo giorno successivo non festivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2017 - "Notifica degli accertamenti sul 2012 entro fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego