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28/09/2016 Occorre prestare attenzione al raccordo tra il quadro RE e gli studi di settore S.M.Perego
09/01/2017 Disponibili le bozze per la dichiarazione dei redditi delle società di persone S.M.Perego
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23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
27/09/2016 Pubblicate in G.U. le regole per la trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
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26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
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Records 1601 to 1610 of 2397
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Titolo: Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012   Data : 18/12/2017
Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012
Ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 (nella versione antecedente alla L. 208/2015, che opera dalle dichiarazioni presentate nel 2017, relative al 2016), l'accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa).
In virtù di ciò, entro il 31.12.2017 devono essere notificati gli accertamenti di imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all'annualità 2012 modello UNICO 2013 (2011 modello UNICO 2012 qualora ci sia stata l'omessa dichiarazione).
Tuttavia, quest'anno il 31.12 cade di domenica; dunque, ai sensi degli artt. 66 del DPR 600/73 e 2963 c.c., il termine per tutti gli atti da notificare entro il 31.12.2017 slitta al 2.1.2018, primo giorno successivo non festivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 18.12.2017 - "Notifica degli accertamenti sul 2012 entro fine anno" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego