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Data Titolo Sezione Autore
26/02/2016 Il leasing abitativo sconta la detrazione IRPEF S.M.Perego
25/02/2016 Il diritto al compenso solo se esiste un conferimento d’incarico S.M.Perego
25/02/2016 Il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate può essere illegittimo S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
18/02/2016 Ridotte le sanzioni per tardiva trasmissione delle dichiarazioni S.M.Perego
11/02/2016 Studi di settore nulli se si svolge una seconda attività S.M.Perego
11/02/2016 Il regime forfetario compila i quadri LM e RS in Unico 2016 S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 INAIL – Autoliquidazione – la dichiarazione delle retribuzioni al 29.2.2016 S.M.Perego

Records 101 to 110 of 2397
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Titolo: Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf   Data : 19/12/2017
Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.12.2017 n. 30372 è giunta a ritenere che il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC mediante un file in formato .doc anziché nel formato .pdf non è affetto dal vizio della nullità se la consegna telematica ha pur sempre prodotto il risultato della conoscenza dell’atto per la controparte.
Nonostante l'irritualità della notifica, infatti, si è comunque determinato il raggiungimento dello scopo legale, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c.
Fonte: Cass. 18.12.2017 n. 30372 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2017 - "Valida la notifica del ricorso per Cassazione via PEC in formato doc" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego