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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di formazione di importo non superiore a 10.000,00 euro S.M.Perego
17/05/2017 Approvati gli studi di settore per il 2016 S.M.Perego
17/05/2017 Totalmente deducibili le spese di vitto e alloggio addebitate dal professionista al committente S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 Denunciata alla UE la modifica dei termini di registrazione delle fatture passive S.M.Perego
19/05/2017 Anche per gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta si può presentare l’adesione S.M.Perego
19/05/2017 Compensazione orizzontale dei crediti fiscali con il Mod. F24 non per tutti Stefano M. Perego
19/05/2017 INPS - Invariato il limite di reddito per gli assegni familiari Stefano M. Perego
19/05/2017 Nel quadro RP le nuove detrazioni per gli interventi antisismici S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf   Data : 19/12/2017
Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.12.2017 n. 30372 è giunta a ritenere che il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC mediante un file in formato .doc anziché nel formato .pdf non è affetto dal vizio della nullità se la consegna telematica ha pur sempre prodotto il risultato della conoscenza dell’atto per la controparte.
Nonostante l'irritualità della notifica, infatti, si è comunque determinato il raggiungimento dello scopo legale, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c.
Fonte: Cass. 18.12.2017 n. 30372 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2017 - "Valida la notifica del ricorso per Cassazione via PEC in formato doc" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego