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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf   Data : 19/12/2017
Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.12.2017 n. 30372 è giunta a ritenere che il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC mediante un file in formato .doc anziché nel formato .pdf non è affetto dal vizio della nullità se la consegna telematica ha pur sempre prodotto il risultato della conoscenza dell’atto per la controparte.
Nonostante l'irritualità della notifica, infatti, si è comunque determinato il raggiungimento dello scopo legale, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c.
Fonte: Cass. 18.12.2017 n. 30372 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2017 - "Valida la notifica del ricorso per Cassazione via PEC in formato doc" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego