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Data Titolo Sezione Autore
11/03/2016 La Voluntary disclouser ai saldi S.M.Perego
14/03/2016 Anche l’ampliamento di edifici è soggetto al reverse charge S.M.Perego
14/03/2016 Previste maggiori tutele INPS per gli iscritti alla gestione separata S.M.Perego
14/03/2016 INPS - Ai fini del cumulo rileva anche la contribuzione estera S.M.Perego
14/03/2016 Ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del contratto di locazione anche con cedolare secca S.M.Perego
14/03/2016 Ricorso al ravvedimento operoso per la tardiva registrazione del comodato S.M.Perego
14/03/2016 Nessun raddoppio dei termini per accertamenti sull’IRAP S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
14/03/2016 Da sabato 12.3.2016 le dimissioni sono solo telematiche S.M.Perego
15/03/2016 Definiti dall’INPS gli importi massimi 2016 per i trattamenti di sostegno al reddito S.M.Perego

Records 791 to 800 of 2397
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Titolo: Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf   Data : 19/12/2017
Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.12.2017 n. 30372 è giunta a ritenere che il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC mediante un file in formato .doc anziché nel formato .pdf non è affetto dal vizio della nullità se la consegna telematica ha pur sempre prodotto il risultato della conoscenza dell’atto per la controparte.
Nonostante l'irritualità della notifica, infatti, si è comunque determinato il raggiungimento dello scopo legale, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c.
Fonte: Cass. 18.12.2017 n. 30372 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2017 - "Valida la notifica del ricorso per Cassazione via PEC in formato doc" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego