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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf   Data : 19/12/2017
Confermata la validità del ricorso in formato .doc e non .pdf
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 18.12.2017 n. 30372 è giunta a ritenere che il ricorso per Cassazione notificato a mezzo PEC mediante un file in formato .doc anziché nel formato .pdf non è affetto dal vizio della nullità se la consegna telematica ha pur sempre prodotto il risultato della conoscenza dell’atto per la controparte.
Nonostante l'irritualità della notifica, infatti, si è comunque determinato il raggiungimento dello scopo legale, in conformità con il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c.
Fonte: Cass. 18.12.2017 n. 30372 - Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2017 - "Valida la notifica del ricorso per Cassazione via PEC in formato doc" - Borgoglio
Sezione:   Autore : S.M.Perego