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Data Titolo Sezione Autore
18/10/2016 Due differenti uffici doganali competenti per il rilascio delle autorizzazioni per i regimi speciali S.M.Perego
18/10/2016 Entro il 31.10.2016 la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti S.M.Perego
13/10/2016 Non rileva l’utilizzo di beni strumentali costosi per l’esclusione da IRAP S.M.Perego
19/10/2016 Le istanze sui crediti d'imposta per l'e-commerce di prodotti agricoli si presentano dal 20.2.2017 S.M.Perego
13/10/2016 La dichiarazione infedele si sana con il versamento di €. 27,78 entro 90 giorni S.M.Perego
19/10/2016 Esclusa la sanzione penale per l’intermediazione illecita di manodopera S.M.Perego
20/10/2016 Nel redditometro anche le presunzioni di donazione S.M.Perego
20/10/2016 In attesa del decreto di espropriazione il proprietario è sempre tenuto al pagamento dell’ICI - IMU e TASI S.M.Perego
20/10/2016 Esenti da imposta di registro e bollo le assegnazioni immobiliari all’ex coniuge S.M.Perego
20/10/2016 Al via l’inasprimento del monitoraggio fiscale internazionale S.M.Perego

Records 1411 to 1420 of 2397
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Titolo: Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente   Data : 19/12/2017
Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente
La C.T. Prov. di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un'occupazione abusiva. 
Con due sentenze gemelle, infatti (le nn. 25506/2017 e 26532/2017), i giudici hanno enunciato un nuovo principio secondo cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all'IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell'effettivo possesso dell'immobile. Il possesso, per essere effettivo, deve permettere al proprietario di "ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia". Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di immobili occupati abusivamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T.P. Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego