Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
29/05/2017 INPS - Sospensione dei versamenti contributivi S.M.Perego
01/06/2017 Nel Ddl di conversione del DL 50/2017 anche le locazioni brevi subiscono una modifica S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
01/06/2017 Sulla determinazione dell’ACE si torna indietro S.M.Perego
01/06/2017 Approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati sui finanziamenti agevolati per il sisma S.M.Perego
31/05/2017 Nessuna variazione alle aliquote IMU e TASI per il 2017 S.M.Perego
31/05/2017 Entro il 16 giugno scade il pagamento di IMU e TASI S.M.Perego
31/05/2017 Sempre all’ultimo giorno la solita proroga, questa volta per la “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
29/05/2017 INPS - Nessun congedo straordinario (NASpI) ai parenti o affini entro il terzo grado S.M.Perego
01/06/2017 Dall’INPS partono le indagini sui finti rapporti di lavoro S.M.Perego

Records 1511 to 1520 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente   Data : 19/12/2017
Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente
La C.T. Prov. di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un'occupazione abusiva. 
Con due sentenze gemelle, infatti (le nn. 25506/2017 e 26532/2017), i giudici hanno enunciato un nuovo principio secondo cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all'IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell'effettivo possesso dell'immobile. Il possesso, per essere effettivo, deve permettere al proprietario di "ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia". Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di immobili occupati abusivamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T.P. Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego