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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente   Data : 19/12/2017
Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente
La C.T. Prov. di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un'occupazione abusiva. 
Con due sentenze gemelle, infatti (le nn. 25506/2017 e 26532/2017), i giudici hanno enunciato un nuovo principio secondo cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all'IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell'effettivo possesso dell'immobile. Il possesso, per essere effettivo, deve permettere al proprietario di "ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia". Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di immobili occupati abusivamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T.P. Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego