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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente   Data : 19/12/2017
Non pagano IMU e TASI i proprietari di immobili occupati abusivamente
La C.T. Prov. di Roma ha riconosciuto l'esenzione da IMU e dalla TASI a una società che di fatto ha perso da anni la disponibilità del proprio immobile, in seguito a un'occupazione abusiva. 
Con due sentenze gemelle, infatti (le nn. 25506/2017 e 26532/2017), i giudici hanno enunciato un nuovo principio secondo cui il proprietario di un immobile occupato abusivamente non è assoggettato né all'IMU né alla TASI in considerazione del fatto che le imposte locali sono dovute in conseguenza dell'effettivo possesso dell'immobile. Il possesso, per essere effettivo, deve permettere al proprietario di "ripristinare il contatto materiale con il bene quando lo voglia". Tale circostanza non è ravvisabile nel caso di immobili occupati abusivamente.
Fonte: Notiziario Eutekne - C.T.P. Roma nn. 25506/2017 e 26532/2017
Sezione:   Autore : S.M.Perego