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07/10/2016 La costruzione di un fabbricato strumentale per gli esportatori abituali resta escluso da IVA S.M.Perego
07/10/2016 Per i piccoli orticelli permangono dubbi sull’IMU S.M.Perego
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10/10/2016 Solo l’importatore è sanzionabile per l’evasione dell’IVA S.M.Perego
10/10/2016 Retroattivo l’assoggettamento all’imposta IRAP per gli studi associati S.M.Perego
10/10/2016 In vigore dall’8.10.2016 la tracciabilità dei voucher S.M.Perego
10/10/2016 I termini per gli accertamenti scontano scadenze diverse S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
11/10/2016 Solo con l’importazione definitiva si ha il pagamento dell’IVA e dei dazi S.M.Perego

Records 1901 to 1910 of 2397
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Titolo: Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento   Data : 20/12/2017
Scade il 2.1.2018 il termine per notificare le cartelle di pagamento
La cartella di pagamento, per effetto dell'art. 25 del DPR 602/73, deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il:
- 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se si tratta di controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73).
Pertanto, entro il 31.12.2017 vanno notificate le cartelle di pagamento relative all'anno 2013 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2014) per la liquidazione automatica, oppure all'anno 2012 (modelli UNICO, IVA e IRAP 2013) se si tratta di controllo formale.
Tuttavia, quest'anno il 31.12 cade di domenica, dunque, ai sensi dell'art. 2963 c.c., il termine per tutti gli atti da notificare entro il 31.12.2017 slitta al 2.1.2018, primo giorno successivo non festivo.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 20.12.2017 - "Da notificare entro fine anno le cartelle sulle liquidazioni automatiche UNICO 2014" - Cissello
Sezione:   Autore : S.M.Perego