Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

Records 111 to 120 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni   Data : 22/12/2017
Nessun limite alle detrazioni sulle ristrutturazioni
L’art. 16-bis del TUIR (DPR 917/1986) non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare delle detrazioni previste dallo stesso articolo. Solo in presenza di interventi che costituiscono una mera prosecuzione di interventi edilizi iniziati negli anni precedenti e relativi alla stessa autorizzazione amministrativa il limite di spesa dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.
Ad ogni nuova autorizzazione amministrativa autonoma, successiva alla precedente e che non ne costituisca una mera prosecuzione degli interventi già realizzati, è consesso al contribuente di poter usufruire nuovamente della stessa detrazione nonostante l’intervento sia effettuato sullo stesso immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio.
A questa conclusione è giunta la C.M. 17/E del 2015 al § 3.2 la quale sottolinea che, ai fini del limite della detrazione, occorre considerare l’autonomia degli interventi effettuati ponendo quale limite di spesa solo quella effettuata nell’anno su ogni singolo immobile.
La C.M. richiama l’attenzione sul concetto di autonomia e lo subordina agli adempimenti amministrativi che devono contenere il principio di autonomia quali, ad esempio: la denuncia di inizio lavori, il collaudo dell’opera, la dichiarazione di fine lavori, l’autonoma certificazione richiesta dalla normativa vigente.
In effetti l’art. 16-bis del TUIR pone un limite annuale di spesa annuale per ogni singola unità abitativa ma non pone limiti al numero di interventi previsti dal comma 1, dalla lettera a) alla lettera l) e ciò, pertanto, consente al titolare di un diritto reale su ogni singola unità abitativa di poter usufruire, sino alla propria capienza d’imposta, di una detrazione fiscale, sine die e senza limiti di spesa in presenza di autonomi interventi effettuati sullo stesso immobile per quanto riguarda le spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo sulle singole abitazioni e parti comuni condominiali.
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus ristrutturazioni e quello energetico fino al 31 dicembre 2018 introducendo, però, importanti novità per la fruizione degli stessi.
Sui lavori di ristrutturazione, introdotti dalla Legge 449/1997 e rivisitati dall’art. 16 D.L. 68/2013, continua la detrazione su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Usufruiscono inoltre della detrazione anche i lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, l’acquisto e la costruzione di box auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adozione di misure antisismiche.
Anche il bonus mobili viene prorogato al 31 dicembre 2018. Il tetto massimo di spesa è sempre pari a 10.000 euro ma la condizione per fruire dell’agevolazione è che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Sugli interventi di efficienza energeticaeco bonus, introdotti dalla Legge 296/2006 e successivamente rivisitati dall’art.14 D.L. 63/2013, viene confermato anche per il 2018 ma con alcune importanti novità. Chi vorrà istallare nuove finestre o cambiare la caldaia tradizionale con una a condensazione e a biomassa, la misura della detrazione scenderà dall’attuale 65% al 50%. Scenderà al 50% anche l’istallazione di schermature solari e di impianti di climatizzazione. Contestualmente vengono potenziati i controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori di chi beneficia delle agevolazioni, volti ad accertare il rispetto e la veridicità dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio fiscale.
Viene introdotta una nuova agevolazione fiscale, c.d. “bonus verde” che prevede una detrazione del 36%, sulle spese documentate e non superiori a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, effettuate per la sistemazione e realizzazione di aree verdi, per l’istallazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, sia privati che condominiali.
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego