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20/03/2019 Nuovi chiarimenti dell’AdE sulla fatturazione elettronica per i dati da trasmettere al STS S.M.Perego
20/03/2019 Approvato un nuovo Modello TR per la richiesta di rimborso trimestrale S.M.Perego
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21/03/2019 Nessuna copertura per il credito d'imposta per investimenti pubblicitari per il 2019 S.M.Perego
21/03/2019 INPS – Novità sul reddito di cittadinanza S.M.Perego
25/03/2019 Pubblicata la circolare INPS sulla rivalutazione delle pensioni per il 2019 S.M.Perego
25/03/2019 INPS Nuove modalità di presentazione della domanda per l’assegno per il nucleo familiare S.M.Perego
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Titolo: Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni   Data : 22/12/2017
Nessun limite alle detrazioni sulle ristrutturazioni
L’art. 16-bis del TUIR (DPR 917/1986) non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare delle detrazioni previste dallo stesso articolo. Solo in presenza di interventi che costituiscono una mera prosecuzione di interventi edilizi iniziati negli anni precedenti e relativi alla stessa autorizzazione amministrativa il limite di spesa dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.
Ad ogni nuova autorizzazione amministrativa autonoma, successiva alla precedente e che non ne costituisca una mera prosecuzione degli interventi già realizzati, è consesso al contribuente di poter usufruire nuovamente della stessa detrazione nonostante l’intervento sia effettuato sullo stesso immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio.
A questa conclusione è giunta la C.M. 17/E del 2015 al § 3.2 la quale sottolinea che, ai fini del limite della detrazione, occorre considerare l’autonomia degli interventi effettuati ponendo quale limite di spesa solo quella effettuata nell’anno su ogni singolo immobile.
La C.M. richiama l’attenzione sul concetto di autonomia e lo subordina agli adempimenti amministrativi che devono contenere il principio di autonomia quali, ad esempio: la denuncia di inizio lavori, il collaudo dell’opera, la dichiarazione di fine lavori, l’autonoma certificazione richiesta dalla normativa vigente.
In effetti l’art. 16-bis del TUIR pone un limite annuale di spesa annuale per ogni singola unità abitativa ma non pone limiti al numero di interventi previsti dal comma 1, dalla lettera a) alla lettera l) e ciò, pertanto, consente al titolare di un diritto reale su ogni singola unità abitativa di poter usufruire, sino alla propria capienza d’imposta, di una detrazione fiscale, sine die e senza limiti di spesa in presenza di autonomi interventi effettuati sullo stesso immobile per quanto riguarda le spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e di risanamento conservativo sulle singole abitazioni e parti comuni condominiali.
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus ristrutturazioni e quello energetico fino al 31 dicembre 2018 introducendo, però, importanti novità per la fruizione degli stessi.
Sui lavori di ristrutturazione, introdotti dalla Legge 449/1997 e rivisitati dall’art. 16 D.L. 68/2013, continua la detrazione su un importo massimo di spesa pari a 96.000 euro e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Usufruiscono inoltre della detrazione anche i lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, l’acquisto e la costruzione di box auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’adozione di misure antisismiche.
Anche il bonus mobili viene prorogato al 31 dicembre 2018. Il tetto massimo di spesa è sempre pari a 10.000 euro ma la condizione per fruire dell’agevolazione è che gli interventi di ristrutturazione edilizia siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Sugli interventi di efficienza energeticaeco bonus, introdotti dalla Legge 296/2006 e successivamente rivisitati dall’art.14 D.L. 63/2013, viene confermato anche per il 2018 ma con alcune importanti novità. Chi vorrà istallare nuove finestre o cambiare la caldaia tradizionale con una a condensazione e a biomassa, la misura della detrazione scenderà dall’attuale 65% al 50%. Scenderà al 50% anche l’istallazione di schermature solari e di impianti di climatizzazione. Contestualmente vengono potenziati i controlli a campione, sia documentali che sul luogo dei lavori di chi beneficia delle agevolazioni, volti ad accertare il rispetto e la veridicità dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio fiscale.
Viene introdotta una nuova agevolazione fiscale, c.d. “bonus verde” che prevede una detrazione del 36%, sulle spese documentate e non superiori a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, effettuate per la sistemazione e realizzazione di aree verdi, per l’istallazione di impianti di irrigazione e la realizzazione di pozzi, sia privati che condominiali.
Stefano Perego
Sezione:   Autore : S.M.Perego