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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno   Data : 22/12/2017
Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno
A meno di un mese dalla data in cui i soggetti passivi IVA saranno tenuti ad effettuare la liquidazione periodica relativa al mese di dicembre, restano dubbi in merito alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti riferiti al 2017, nel caso in cui la fattura dovesse arrivare tardivamente al cessionario/committente. Se questi dovesse, infatti, ricevere il documento dopo il 16.1.2018, la detrazione potrebbe essere esercitata solo in sede di dichiarazione annuale, entro il 30.4.2018. Superata tale data, l'unica via per non restare incisi del tributo consisterebbe nella presentazione di un'istanza di rimborso "anomalo" ex art. 21 del DLgs. 546/92.
La normativa interna non sembrerebbe compatibile con i principi Unionali (si veda al proposito la Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), che richiedono, ai fini della detrazione, che l'operazione abbia avuto luogo e che il soggetto passivo sia in possesso della fattura. È quindi auspicabile un chiarimento di prassi che consenta di dipanare i molti dubbi sull'adempimento.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 22.12.2017 - "Chiarimenti non prorogabili sulla detrazione IVA" - Bilancini - La Grutta
Sezione:   Autore : S.M.Perego