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11/05/2017 L’obbligo di formazione professionale deducibile fino a 10 mila euro S.M.Perego
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11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
17/05/2017 Riviste le violazioni in tema di reverse charge S.M.Perego
17/05/2017 In arrivo i preavvisi di anomalia relative alle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
17/05/2017 Alcuni chiarimenti sulle prestazioni sanitarie rese all'interno delle farmacie S.M.Perego

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Titolo: Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA   Data : 10/01/2018
Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA
Per gli imprenditori in contabilità semplificata, l'accesso al regime forfetario dal 2018 comporta l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 (art. 1 comma 61 della L. 190/2014). Tale obbligo permane anche se, per effetto dell'introduzione del regime di cassa, le rimanenze finali e le esistenze iniziali non assumono più rilevanza ai fini reddituali. La nuova disciplina, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'impresa minore, restando invariata la disciplina IVA la quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento "ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati" (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).
Inoltre, per l'individuazione dei beni rispetto ai quali operare la rettifica della detrazione, l'Agenzia delle Entrate (circ. 4.4.2016 n. 10 e C.M. 24.12.97 n. 328, § 4.2) aveva chiarito la necessità di predisporre un'apposita documentazione in cui indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2018 - "Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego