| Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA
Per gli imprenditori in contabilità semplificata, l'accesso al regime forfetario dal 2018 comporta l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 (art. 1 comma 61 della L. 190/2014). Tale obbligo permane anche se, per effetto dell'introduzione del regime di cassa, le rimanenze finali e le esistenze iniziali non assumono più rilevanza ai fini reddituali. La nuova disciplina, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'impresa minore, restando invariata la disciplina IVA la quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento "ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati" (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).
Inoltre, per l'individuazione dei beni rispetto ai quali operare la rettifica della detrazione, l'Agenzia delle Entrate (circ. 4.4.2016 n. 10 e C.M. 24.12.97 n. 328, § 4.2) aveva chiarito la necessità di predisporre un'apposita documentazione in cui indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2018 - "Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze" – Rivetti |