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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

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Titolo: Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA   Data : 10/01/2018
Il passaggio al regime forfetario può comportare il pagamento dell’IVA
Per gli imprenditori in contabilità semplificata, l'accesso al regime forfetario dal 2018 comporta l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis2 del DPR 633/72 (art. 1 comma 61 della L. 190/2014). Tale obbligo permane anche se, per effetto dell'introduzione del regime di cassa, le rimanenze finali e le esistenze iniziali non assumono più rilevanza ai fini reddituali. La nuova disciplina, infatti, ha effetto esclusivamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'impresa minore, restando invariata la disciplina IVA la quale, in tema di rettifica della detrazione per mutamenti del regime fiscale, fa comunque riferimento "ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati" (art. 19-bis2 co. 3 del DPR 633/72).
Inoltre, per l'individuazione dei beni rispetto ai quali operare la rettifica della detrazione, l'Agenzia delle Entrate (circ. 4.4.2016 n. 10 e C.M. 24.12.97 n. 328, § 4.2) aveva chiarito la necessità di predisporre un'apposita documentazione in cui indicare, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.1.2018 - "Rettifica della detrazione nel forfetario anche con deduzione delle rimanenze" – Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego