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Data Titolo Sezione Autore
12/09/2018 INPS - Contributi IVS artigiani e commercianti – Pronti gli F24 S.M.Perego
12/04/2017 INPS - Cumulo internazionale per tutti S.M.Perego
02/05/2017 INPS – Dal 4 maggio le domande telematiche per il “Premio alla nascita” S.M.Perego
15/03/2019 INPS - definiti i parametri di calcolo per i contributi volontari per l’anno 2019 S.M.Perego
11/05/2017 INPS - Diritto alla tutela della maternità esteso al regime agevolato ex L. 190/2014 S.M.Perego
17/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni applicative per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
27/03/2017 INPS – disponibili le istruzioni per i trattamenti pensionistici in cumulo S.M.Perego
30/03/2016 INPS – Disponibili le istruzioni per l’esonero contributivo per le nuove assunzioni nell'anno 2016 S.M.Perego
28/04/2017 INPS - Disponibili le nuove istruzioni e la modulistica ISEE S.M.Perego
21/06/2017 INPS - Disponibili on line le domande per permessi 104 a conviventi e unioni civili S.M.Perego

Records 1061 to 1070 of 2397
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Titolo: Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario   Data : 10/01/2018
Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario
Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dall'1.7.2018 scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili.
In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.
L'obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
In caso di violazione dell'obbligo in argomento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Fonte: L. 205/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego