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15/03/2017 Siglato l’accordo sulle richieste dei conti svizzeri detenuti da soggetti italiani S.M.Perego
15/03/2017 INPS – Non scade la domanda al Fondo di integrazione salariale (FIS) S.M.Perego
16/03/2017 Pubblicate le modalità attuative per il credito d’imposta per l’acquisto di strumenti musicali per il 2017 S.M.Perego
16/03/2017 Parte il programma di formazione continua dei revisori S.M.Perego
16/03/2017 INPS - Presentazione dell'istanza telematica per gli incentivi occupazione giovani e Sud S.M.Perego
13/03/2017 Una differenza inventariale giustifica sempre la presunzione di cessione e l’accertamento S.M.Perego
14/04/2017 Nella manovra correttiva un taglio alla detrazione IVA S.M.Perego
10/04/2017 L’obbligo dell’assicurazione professionale si estende a tutti i professionisti S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
11/04/2017 Prorogata la scadenza della stampa ei registri IVA S.M.Perego

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Titolo: Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario   Data : 10/01/2018
Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario
Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dall'1.7.2018 scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili.
In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.
L'obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
In caso di violazione dell'obbligo in argomento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Fonte: L. 205/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego