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23/01/2017 In assenza dell’abitabilità compete una riduzione ICI/IMU per i nuovi fabbricati S.M.Perego
23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
24/01/2017 Modelli INTRASTAT soppressi dal 2017? Non vi è certezza. S.M.Perego
24/01/2017 Dal 23.1.2017 la dichiarazione di successione si compila on-line S.M.Perego
24/01/2017 I soggetti in regime di vantaggio comunicano eventuali opzioni IVA nell’Unico PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 In bozza le principali novità di (Unico) Redditi PF 2017 S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
25/01/2017 Servizio “fatture e corrispettivi” disponibile anche agli intermediari ma con limiti S.M.Perego
26/01/2017 Prorogata al 9 febbraio la trasmissione delle spese sanitarie S.M.Perego
26/01/2017 I contributi UE possono sommarsi al “Bonus ricerca e sviluppo” S.M.Perego

Records 1561 to 1570 of 2397
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Titolo: Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario   Data : 10/01/2018
Dal 1° luglio gli stipendi si pagano solo con bonifico bancario
Secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 910-914 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dall'1.7.2018 scatterà l'obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici mezzi tracciabili.
In pratica, la corresponsione delle retribuzioni potrà avvenire tramite: bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; oppure tramite emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato.
L'obbligo in questione non trova applicazione nel pubblico impiego e neppure ai rapporti di lavoro domestico e a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
In caso di violazione dell'obbligo in argomento, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria con un importo variabile da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Fonte: L. 205/2017 – Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego