Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
05/07/2016 L’accertamento scatta solo se lo scostamento supera il 20% S.M.Perego
01/12/2015 L’accesso all’INAIL solo on line S.M.Perego
10/05/2017 L’accesso alla rottamazione dei ruoli non salva il contribuente dalle spese di giudizio S.M.Perego
22/11/2016 L’accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario ne limita solo provvisoriamente gli effetti S.M.Perego
05/04/2016 L’accordo di separazione coniugale non comporta la decadenza dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
28/04/2016 L’acquisto di abitazioni contigue estende le agevolazioni “Prima casa” S.M.Perego
19/12/2017 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione perdono la detrazione IRPEF S.M.Perego
15/03/2016 L’acquisto di abitazioni di nuova costruzione sconta la detrazione IRPEF del 50% dell'IVA versata S.M.Perego
04/05/2016 L’acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali è soggetto a ritenuta alla fonte S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego

Records 1161 to 1170 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale   Data : 10/01/2018
INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale
La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ripropone l'agevolazione finalizzata a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura introdotte dalla L. 232/2016, con la previsione di un incentivo:
- rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018;
- consistente nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (e del contributo addizionale ex L. 160/75) nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Il monitoraggio sugli effetti della misura - subordinata al rispetto del limite del regime "de minimis" e non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento - continua ad essere affidato all'INPS.
L'Istituto di previdenza dovrà, altresì, dettare le istruzioni operative per la concreta fruizione del bonus nell'anno 2018.
Fonte: L. 27.12.2017 n. 205, art. 1 comma 117 - Circolare INPS 3.11.2017 n. 164 - Circolare INPS 11.5.2017 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Esonero per coltivatori e IAP under 40 anche nel 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego