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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale   Data : 10/01/2018
INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale
La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ripropone l'agevolazione finalizzata a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura introdotte dalla L. 232/2016, con la previsione di un incentivo:
- rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018;
- consistente nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (e del contributo addizionale ex L. 160/75) nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Il monitoraggio sugli effetti della misura - subordinata al rispetto del limite del regime "de minimis" e non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento - continua ad essere affidato all'INPS.
L'Istituto di previdenza dovrà, altresì, dettare le istruzioni operative per la concreta fruizione del bonus nell'anno 2018.
Fonte: L. 27.12.2017 n. 205, art. 1 comma 117 - Circolare INPS 3.11.2017 n. 164 - Circolare INPS 11.5.2017 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Esonero per coltivatori e IAP under 40 anche nel 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego