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Data Titolo Sezione Autore
20/04/2016 La prescrizione per i contributi omessi si interrompe con la notifica del verbale ispettivo S.M.Perego
24/07/2015 La presentazione dei modelli 770/2015 al 21.9.2015 S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
09/04/2019 La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT S.M.Perego
20/12/2016 La presunzione può essere superata da autocertificazione con data certa S.M.Perego
15/06/2016 La proroga di Unico coinvolge anche i contributi previdenziale S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/03/2017 La rendicontazione delle imprese multinazionali trova i sui chiarimenti in un D.M. S.M.Perego
29/10/2015 La residenza fiscale è presunzione assoluta e comporta sempre l’obbligo della dichiarazione dei redditi S.M.Perego
07/09/2016 La rettifica della rendita catastale da parte dell’A.d.E. necessita di sopralluogo S.M.Perego

Records 1371 to 1380 of 2397
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Titolo: INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale   Data : 10/01/2018
INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale
La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ripropone l'agevolazione finalizzata a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura introdotte dalla L. 232/2016, con la previsione di un incentivo:
- rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018;
- consistente nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (e del contributo addizionale ex L. 160/75) nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Il monitoraggio sugli effetti della misura - subordinata al rispetto del limite del regime "de minimis" e non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento - continua ad essere affidato all'INPS.
L'Istituto di previdenza dovrà, altresì, dettare le istruzioni operative per la concreta fruizione del bonus nell'anno 2018.
Fonte: L. 27.12.2017 n. 205, art. 1 comma 117 - Circolare INPS 3.11.2017 n. 164 - Circolare INPS 11.5.2017 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Esonero per coltivatori e IAP under 40 anche nel 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego