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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale   Data : 10/01/2018
INPS CD e IAP under 40 esclusi dall’obbligo della contribuzione previdenziale
La L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ripropone l'agevolazione finalizzata a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura introdotte dalla L. 232/2016, con la previsione di un incentivo:
- rivolto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni di età che effettuino nuove iscrizioni nella previdenza agricola tra l'1.1.2018 e il 31.12.2018;
- consistente nell'esonero dal versamento dell'accredito contributivo presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (e del contributo addizionale ex L. 160/75) nella misura del 100% per i primi 36 mesi, del 66% per i successivi 12 mesi e del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Il monitoraggio sugli effetti della misura - subordinata al rispetto del limite del regime "de minimis" e non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento - continua ad essere affidato all'INPS.
L'Istituto di previdenza dovrà, altresì, dettare le istruzioni operative per la concreta fruizione del bonus nell'anno 2018.
Fonte: L. 27.12.2017 n. 205, art. 1 comma 117 - Circolare INPS 3.11.2017 n. 164 - Circolare INPS 11.5.2017 n. 85 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Esonero per coltivatori e IAP under 40 anche nel 2018" - Tosco
Sezione:   Autore : S.M.Perego