Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili   Data : 10/01/2018
Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili
L'art. 1 co. 922 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dall'1.7.2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art. 164 co. 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Ai fini dell'IVA, per gli acquisti di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, dall'1.7.2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Stando al tenore del nuovo art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA, in assenza del pagamento mediante carte bancarie, dovrebbe riguardare (oltre che l'acquisto di carburanti per autotrazione) anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e per tutti i veicoli stradali a motore, nonché le prestazioni di servizi (es. manutenzioni, riparazioni) relative ai predetti mezzi.
Fonte: L. 205/2017, art. 1 commi 922 e 923 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Pagamento con carta per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego