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09/11/2015 Nella cessione immobiliare prevale il prezzo valore S.M.Perego
09/11/2015 La determinazione dell’avviamento sconta sempre una giustificazione S.M.Perego
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Titolo: Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili   Data : 10/01/2018
Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili
L'art. 1 co. 922 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dall'1.7.2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art. 164 co. 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Ai fini dell'IVA, per gli acquisti di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, dall'1.7.2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Stando al tenore del nuovo art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA, in assenza del pagamento mediante carte bancarie, dovrebbe riguardare (oltre che l'acquisto di carburanti per autotrazione) anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e per tutti i veicoli stradali a motore, nonché le prestazioni di servizi (es. manutenzioni, riparazioni) relative ai predetti mezzi.
Fonte: L. 205/2017, art. 1 commi 922 e 923 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Pagamento con carta per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego