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Data Titolo Sezione Autore
08/05/2017 Dall’1.1.2018 la mediazione obbligatoria fino a 50 mila euro S.M.Perego
27/04/2017 Indetraibile l’IVA erroneamente addebitata sulle operazioni soggette a reverse charge S.M.Perego
20/04/2017 Per le società di comodo non rilevano le rimanenze nel passaggio al regime di cassa S.M.Perego
20/04/2017 L’indipendenza del professionista rilevante sulla validità del concordato preventivo S.M.Perego
21/04/2017 Scade oggi la presentazione della domanda di rottamazione dei ruoli – Richiesta una proroga S.M.Perego
01/08/2016 Anche per le prestazioni professionali di cui alla L. 4/2013, in mancanza di accordo si ricorre alle tariffe professionali S.M.Perego
21/04/2017 L’imposta sostitutiva sui mutui si paga con il modello F24 S.M.Perego
23/06/2016 L’INPS norma le detrazioni per carichi di famiglia dei non residenti S.M.Perego
24/04/2017 INPS – Ai lavoratori non vedenti previsto un beneficio pensionistico S.M.Perego
24/04/2017 Approvati i nuovi coefficienti per i fabbricati di categoria catastale “D” S.M.Perego

Records 961 to 970 of 2397
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Titolo: Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili   Data : 10/01/2018
Deducibili i carburanti solo se pagati con sistemi tracciabili
L'art. 1 co. 922 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito, a decorrere dall'1.7.2018, che la deducibilità delle spese relative al carburante per autotrazione è ammessa, oltre al rispetto delle condizioni ex art. 164 co. 1 del TUIR, solo se il pagamento del corrispettivo è effettuato mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate.
Ai fini dell'IVA, per gli acquisti di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, dall'1.7.2018 la detrazione è ammessa solo in presenza del pagamento mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate ovvero ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Stando al tenore del nuovo art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, la limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA, in assenza del pagamento mediante carte bancarie, dovrebbe riguardare (oltre che l'acquisto di carburanti per autotrazione) anche gli acquisti di carburanti e lubrificanti per aeromobili, natanti da diporto e per tutti i veicoli stradali a motore, nonché le prestazioni di servizi (es. manutenzioni, riparazioni) relative ai predetti mezzi.
Fonte: L. 205/2017, art. 1 commi 922 e 923 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.1.2018 - "Pagamento con carta per la detrazione dell’IVA sugli acquisti di carburante" - Alberti - Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego