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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018   Data : 16/01/2018
Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2018 n. 10581 ha approvato il modello IVA 2018 e il modello IVA BASE 2018, riferiti all'anno d'imposta 2017, con le rispettive istruzioni.
Le novità della dichiarazione IVA riferita al 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA (ed ottenere l'esecuzione in via prioritaria) per coloro che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Per quanto riguarda il termine per il versamento del saldo IVA, dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2018, oltre al differimento al 2.7.2018 (con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivi al 16.3), appare possibile l'ulteriore differimento al 20.8.2018 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%) coniugando il disposto dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 con il differimento feriale dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10581 e n. 10671 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Modello IVA al 30 aprile 2018 senza liquidazioni" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego