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07/06/2017 Esteso il visto di conformità ai crediti IVA trimestrali S.M.Perego
07/06/2017 Disponibile su Assosoftware una nuova codifica per le fatture elettroniche S.M.Perego
13/06/2017 Impugnabile il rifiuto di Equitalia alla rottamazione dei ruoli S.M.Perego
13/06/2017 L’Agenzia delle Entrate cessa d’ufficio le Partite IVA a rischio S.M.Perego
13/06/2017 L’INPS a caccia dei soggetti non iscritti ma iscrivibili alla Gestione commercianti S.M.Perego
13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
13/06/2017 Scade il 30 giugno il termine per installare i contabilizzatori di calore S.M.Perego
13/06/2017 Bonus Renzi escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate S.M.Perego
13/06/2017 Premi di produttività soggetti alla verifica nel 730 S.M.Perego
14/06/2017 Il visto di conformità a 5 mila euro è solo un falso di bilancio S.M.Perego

Records 1871 to 1880 of 2397
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Titolo: Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018   Data : 16/01/2018
Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2018 n. 10581 ha approvato il modello IVA 2018 e il modello IVA BASE 2018, riferiti all'anno d'imposta 2017, con le rispettive istruzioni.
Le novità della dichiarazione IVA riferita al 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA (ed ottenere l'esecuzione in via prioritaria) per coloro che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Per quanto riguarda il termine per il versamento del saldo IVA, dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2018, oltre al differimento al 2.7.2018 (con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivi al 16.3), appare possibile l'ulteriore differimento al 20.8.2018 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%) coniugando il disposto dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 con il differimento feriale dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10581 e n. 10671 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Modello IVA al 30 aprile 2018 senza liquidazioni" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego