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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018   Data : 16/01/2018
Approvati i modelli di Dichiarazione annuale IVA 2018
Il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2018 n. 10581 ha approvato il modello IVA 2018 e il modello IVA BASE 2018, riferiti all'anno d'imposta 2017, con le rispettive istruzioni.
Le novità della dichiarazione IVA riferita al 2017 riguardano principalmente:
- la possibilità di non compilare il quadro VH, laddove si sia provveduto a trasmettere correttamente, su base trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA;
- l'opzione, nel rigo VO20, casella 1, da parte delle imprese minori che, a decorrere dall'1.1.2017, si sono avvalse del regime per la contabilità ordinaria ex art. 18 co. 8 del DPR 600/73, vincolante per un triennio;
- la possibilità di accedere ai rimborsi IVA (ed ottenere l'esecuzione in via prioritaria) per coloro che hanno aderito al regime opzionale di trasmissione dei dati delle fatture ex art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Per quanto riguarda il termine per il versamento del saldo IVA, dalle istruzioni alla compilazione del modello IVA 2018, oltre al differimento al 2.7.2018 (con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione successivi al 16.3), appare possibile l'ulteriore differimento al 20.8.2018 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%) coniugando il disposto dell'art. 17 co. 2 del DPR 435/2001 con il differimento feriale dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ex art. 37 co. 11-bis del DL 223/2006.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10581 e n. 10671 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Modello IVA al 30 aprile 2018 senza liquidazioni" - Greco - Rivetti
Sezione:   Autore : S.M.Perego