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15/02/2016 Scade il 28.2.2016 la domanda di agevolazione per i forfetari - Mess. INPS 25.1.2016 n. 286 S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
15/02/2016 Fondi di solidarietà - Chiarimenti INPS del 12.2.2016 n. 30 S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego
13/01/2016 Predisposti i modelli F24 di artigiani e commercianti dall’INPS S.M.Perego
09/02/2016 Quando il visto di conformità nella dichiarazione IVA S.M.Perego
09/02/2016 Aumentate le percentuali di compensazione per gli agricoltori S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego

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Titolo: Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018   Data : 16/01/2018
Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018
Con il provv. 15.1.2018 n. 10621, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 770/2018, relativo all'anno d'imposta 2017, unitamente alle relative istruzioni di compilazione; con il provv. 15.1.2018 n. 10729 è invece stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2018, confermando lo sdoppiamento in ordinario e sintetico.
Ai fini dell'invio telematico, le istruzioni al modello 770/2018 distinguono le seguenti cinque parti: "Dipendente" (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati), "Autonomo" (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), "Capitale" (ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui suddetti bonifici, già presenti nel quadro SY), "Locazioni brevi" (ritenute sulle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017) e "Altre ritenute" (ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell'ambito di procedure espropriative).
Tuttavia, viene precisato che:
- l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
- in presenza della parte "Autonomo", la parte "Locazioni brevi" va necessariamente unita a quella "Autonomo".
Qualora il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770/2018 può invece essere inviato suddividendo in due flussi la parte "Locazioni brevi" rispetto alla parte "Dipendente".
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV, SX. Nel caso in cui l'invio del 770/2018 avvenga in modo separato, nel frontespizio del modello, nella sezione "Redazione della dichiarazione", devono essere barrate le caselle relative alle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.
I modelli 770/2018, relativi al 2017, dovranno essere presentati entro il 31.10.2018 (art. 4 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017); la proroga al 31 ottobre si applica a regime.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10621 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Approvato il modello 770/2018" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego