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Data Titolo Sezione Autore
17/05/2016 La detrazione del 65% spetta al 100% se la società di leasing ha pagato il fornitore S.M.Perego
28/07/2015 La detrazione IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio dai comodatari in assenza di un contratto di comodato registrato S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
15/03/2019 La detrazione IVA delle fatture elettroniche differite rientra nel mese di emissione S.M.Perego
17/01/2018 La detrazione IVA sugli acquisti per le fatture tardive ancora da chiarire S.M.Perego
26/01/2016 La detrazione per interventi sulle parti comuni compete a chi ha effettivamente sostenuto la spesa S.M.Perego
21/10/2016 La dichiarazione annuale IVA si trasforma in trimestrale S.M.Perego
06/12/2016 La dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo ha scadenza annuale S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego

Records 1321 to 1330 of 2397
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Titolo: Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018   Data : 16/01/2018
Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018
Con il provv. 15.1.2018 n. 10621, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 770/2018, relativo all'anno d'imposta 2017, unitamente alle relative istruzioni di compilazione; con il provv. 15.1.2018 n. 10729 è invece stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2018, confermando lo sdoppiamento in ordinario e sintetico.
Ai fini dell'invio telematico, le istruzioni al modello 770/2018 distinguono le seguenti cinque parti: "Dipendente" (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati), "Autonomo" (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), "Capitale" (ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui suddetti bonifici, già presenti nel quadro SY), "Locazioni brevi" (ritenute sulle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017) e "Altre ritenute" (ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell'ambito di procedure espropriative).
Tuttavia, viene precisato che:
- l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
- in presenza della parte "Autonomo", la parte "Locazioni brevi" va necessariamente unita a quella "Autonomo".
Qualora il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770/2018 può invece essere inviato suddividendo in due flussi la parte "Locazioni brevi" rispetto alla parte "Dipendente".
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV, SX. Nel caso in cui l'invio del 770/2018 avvenga in modo separato, nel frontespizio del modello, nella sezione "Redazione della dichiarazione", devono essere barrate le caselle relative alle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.
I modelli 770/2018, relativi al 2017, dovranno essere presentati entro il 31.10.2018 (art. 4 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017); la proroga al 31 ottobre si applica a regime.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10621 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Approvato il modello 770/2018" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego