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27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018   Data : 16/01/2018
Le locazioni brevi trovano spazio nel mod. 770/2018
Con il provv. 15.1.2018 n. 10621, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello 770/2018, relativo all'anno d'imposta 2017, unitamente alle relative istruzioni di compilazione; con il provv. 15.1.2018 n. 10729 è invece stato approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2018, confermando lo sdoppiamento in ordinario e sintetico.
Ai fini dell'invio telematico, le istruzioni al modello 770/2018 distinguono le seguenti cinque parti: "Dipendente" (ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati), "Autonomo" (ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), "Capitale" (ritenute su dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute sui suddetti bonifici, già presenti nel quadro SY), "Locazioni brevi" (ritenute sulle locazioni brevi ex art. 4 del DL 50/2017) e "Altre ritenute" (ritenute su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e nell'ambito di procedure espropriative).
Tuttavia, viene precisato che:
- l'invio del modello 770 può essere effettuato con un massimo di tre flussi, che devono ricomprendere le cinque tipologie di ritenute sopra indicate;
- in presenza della parte "Autonomo", la parte "Locazioni brevi" va necessariamente unita a quella "Autonomo".
Qualora il sostituto non abbia operato ritenute su redditi di lavoro autonomo, il modello 770/2018 può invece essere inviato suddividendo in due flussi la parte "Locazioni brevi" rispetto alla parte "Dipendente".
Ciascun flusso deve essere inviato unitamente al frontespizio e ai relativi quadri ST, SV, SX. Nel caso in cui l'invio del 770/2018 avvenga in modo separato, nel frontespizio del modello, nella sezione "Redazione della dichiarazione", devono essere barrate le caselle relative alle parti che costituiscono il singolo flusso, unitamente all'indicazione del codice fiscale del soggetto incaricato che invia separatamente il flusso o i flussi inerenti alle altre tipologie reddituali.
I modelli 770/2018, relativi al 2017, dovranno essere presentati entro il 31.10.2018 (art. 4 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 1 co. 933 della L. 205/2017); la proroga al 31 ottobre si applica a regime.
Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2018 n. 10621 - Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2018 - "Approvato il modello 770/2018" - Negro
Sezione:   Autore : S.M.Perego